Agenzia di vigilanza sull‘Edilizia (AVE) - informazioni sull'edilizia convenzionata

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Immagine da OleksandrPidvalnyi / Pixabay

Edilizia Convenzionata

L’obiettivo principale dell’edilizia convenzionata è quello di garantire sufficienti spazi per il fabbisogno abitativo primario della popolazione residente. 

I cittadini che costruiscono un’abitazione convenzionata possono godere di benefici (esenzione dal contributo sul costo di costruzione), impegnandosi, al tempo stesso, a rispettare determinati obblighi (art. 79 L.P: 13/1997 in vigore fino al 30 giugno 2020).


Requisiti per l‘occupazione di un alloggio convenzionato* (Vincolo art. 79 LP Nr. 13/1997)

  • residenza anagrafica in Provincia al momento del rilascio della concessione edilizia;
    o
  • residenza anagrafica/posto di lavoro da almeno cinque anni in Provincia;
    o
  • contratto di lavoro nel territorio provinciale;
    o
  • residenza anagrafica in Provincia per almeno cinque anni prima dell’emigrazione;
    e
  • nessun componente del nucleo famigliare deve essere proprietario di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero deve essere titolare del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione.


Principali obblighi in caso di alloggio convenzionato*

  • Occupazione entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità 
  • Trasferimento della residenza anagrafica della famiglia entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità
  • Comunicazione al Comune e all’IPES entro 30 giorni, se il termine per l’occupazione (1 anno) non è rispettato
  • Comunicazione al Comune entro 30 giorni, se l’alloggio dovesse rendersi libero
  • Rioccupazione dell’alloggio libero entro sei mesi
  • Comunicazione al Comune entro 30 giorni, se il termine per la rioccupazione (6 mesi) non è rispettato
  • Nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale


Sanzioni amministrative*

  • Omessa/non tempestiva comunicazioni al Comune e all‘IPES se i termini per l‘occupazione e la rioccupazione non sono rispettati: sanzioni pecuniariae pari a 500,00 €;
  • Omessa/non tempestiva comunicazioni al Comune se il termine per la rioccupazione non sono rispettati: sanzioni pecuniariae pari a 500,00 €;
  • Occupazione da parte di persone NON aventi diritto: sanzione pecuniaria pari a 2,5 l‘ammontare del canone di locazione provinciale per la durata dell‘illegittima occupazione


* I testi hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all’art. 79 L.P. 13/1997, vigente in data 30 giugno 2020, alla LP 9/2018 ed agli atti unilaterali d’obbligo.


Agenzia di vigilanza sull‘Edilizia - AVE
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Tel. +39 0471 418 490
sito internet: https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it
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Pec-Mail: awa.ave@pec.prov.bz.it 

Agenzia di Vigilanza sull Edilizia - alloggi convenzionati e abitazioni riservate ai residenti (136 KB) - .PDF

29/03/2023

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